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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Banche popolari possono adempiere, fino al 3 giugno 1956,
all'obbligo di adeguare il valore nominale delle azioni stabilito
dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1918, n. 569.