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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta
modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, e'
sostituito dal seguente:
"Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo,
possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non superato il 23°
alla data stabilita dal bando di concorso;
2) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per
avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio
militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se
gia' incorporati nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare
la ferma di leva;
3) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano
a famiglia di incensurabile moralita';
4) abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o
scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale,
ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero,
questo sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione
equipollente ad uno dei titoli predetti;
5) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi
presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica,
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI