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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1642,
ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 285, e' modificato come
segue:
"I presidi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado
sono promossi al grado 5° per merito comparativo, dopo almeno otto
anni di servizio direttivo nel grado 6°, nella aliquota di un quarto
dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di
scuola o istituto. I presidi di liceo classico, di liceo scientifico
e di istituti magistrali sono considerati come appartenenti ad un
unico ruolo ai fini della promozione al grado 5°: in relazione al
numero globale dei posti risultanti dagli organici dei tre tipi di
istituti, si procede ad unico scrutinio per la determinazione dei
promovibili, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo
scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di istituto in cui sono
titolari.
"I presidi e i direttori delle scuole secondarie di primo grado
sono promossi al grado 6°, per merito comparativo, dopo almeno otto
anni di servizio direttivo nel grado 7°, nella stessa aliquota di cui
al precedente comma.
"Qualora i posti di organico non raggiungano il numero di quattro
viene egualmente riservato un posto per la promozione al grado
superiore per merito comparativo.
"Le eccedenze, che in dipendenza del passaggio di capi di istituto
da uno ad altro tipo di scuola o di istituto vengano a determinarsi
rispetto alle aliquote di un quarto di cui ai precedenti commi, vanno
compensate, fino ad eliminazione per qualsiasi causa, con altrettante
vacanze rispetto alla stessa aliquota di un quarto relativa al tipo
di scuola o di istituto di provenienza".