Legge Ordinaria n. 3100 del 27/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1953)
Aumento dell'aliquota per La promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  3  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948, numero 1642,
ratificato  con  la  legge 28 aprile 1950, n. 285, e' modificato come
segue:
  "I  presidi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado
sono  promossi  al  grado 5° per merito comparativo, dopo almeno otto
anni  di servizio direttivo nel grado 6°, nella aliquota di un quarto
dei  posti  previsti  dagli  organici  dei presidi di ciascun tipo di
scuola  o istituto. I presidi di liceo classico, di liceo scientifico
e  di  istituti  magistrali  sono considerati come appartenenti ad un
unico  ruolo  ai  fini  della promozione al grado 5°: in relazione al
numero  globale  dei  posti risultanti dagli organici dei tre tipi di
istituti,  si  procede  ad  unico scrutinio per la determinazione dei
promovibili,  i  quali  sono  promossi  nell'ordine  risultante dallo
scrutinio  stesso, indipendentemente dal tipo di istituto in cui sono
titolari.
  "I  presidi  e  i  direttori delle scuole secondarie di primo grado
sono  promossi  al grado 6°, per merito comparativo, dopo almeno otto
anni di servizio direttivo nel grado 7°, nella stessa aliquota di cui
al precedente comma.
  "Qualora  i  posti di organico non raggiungano il numero di quattro
viene  egualmente  riservato  un  posto  per  la  promozione al grado
superiore per merito comparativo.
  "Le  eccedenze, che in dipendenza del passaggio di capi di istituto
da  uno  ad altro tipo di scuola o di istituto vengano a determinarsi
rispetto alle aliquote di un quarto di cui ai precedenti commi, vanno
compensate, fino ad eliminazione per qualsiasi causa, con altrettante
vacanze  rispetto  alla stessa aliquota di un quarto relativa al tipo
di scuola o di istituto di provenienza".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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