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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La seconda Sezione, per l'amministrazione degli Istituti di
previdenza, composta nel modo seguente:
1) del Ministro per il tesoro presidente;
2) del direttore generale degli Istituti di previdenza;
3) dell'ispettore generale preposto ai serviti degli Istituti
di previdenza;
4) del ragioniere generale dello Stato;
5) del direttore generale dell'Amministrazione civile;
6) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanita' pubblica;
7) del direttore generale della istruzione elementare
8) del direttore generale dell'ufficio superiore del 1 degli
affari generali del Ministero di grazia e giustizia;
9) di otto consiglieri effettivi e di due supplenti in
rappresentanza degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati
dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a
carattere nazionale;
10) di esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti di
previdenza, in numero non superiore a due".
Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"I consiglieri di cui ai numeri 9 e 10 della lettera b) sono
nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su
proposta del Ministro per il tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI