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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il giorno successivo alla scadenza di tre mesi dalla entrata in
vigore della presente legge avra' termine la liquidazione del
soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai
terremoti di Reggio Calabria, affidata al Ministero delle finanze con
il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, convertito nella legge
18 giugno 1931, n. 860.
Sotto la stessa data le attivita' e passivita' del suddetto
Istituto sono trasferite al Banco di Napoli, Sezione di credito
agrario.
I diritti di credito spettanti all'Istituto suindicato in virtu'
dei contratti di mutuo stipulati tra l'Istituto stesso ed i
danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria o loro aventi causa sono
trasferiti al Banco di Napoli,
Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, con tutte le agevolazioni in materia di garanzie e di
riscossione dei crediti relativi a tali diritti.