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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I territori determinati con i decreti del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69, 70 e 27 aprile 1951,
nn. 264 e 265, sono classificati, ai sensi del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di prima categoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI