Legge Ordinaria n. 33 del 11/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1952)
Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al   regio   decreto   17   agosto   1935,   n.  1765,  concernente
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali nell'industria, modificato con legge 1 giugno
1939,  n.  1012,  con  decreti legislativi del Capo provvisorio dello
Stato  23  agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto
legislativo  19  febbraio  1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n.
52, sono apportate le seguenti modificazioni:
    A) Al terzo comma dell'art. 24 e' sostituito il seguente:
    "Nei   casi  di  inabilita'  permanente  assoluta  conseguente  a
menomazioni   elencate   nell'allegata   tabella,   nei   quali   sia
indispensabile  un'assistenza  personale  continuativa, la rendita e'
integrata  da  un  assegno  mensile di lire quindicimila per tutta la
durata  di  detta  assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando
l'assistenza  personale  sia  esercitata o direttamente dall'Istituto
assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".
    B)  All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 e' sostituito
il seguente:
    "L'assegno  e' di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del
coniuge  senza  figli  aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente
articolo,  di  lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge
con  figli  aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza
di  soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli
altri casi".
  La  nuova  misura  dell'assegno  mensile, prevista dal primo comma,
lettera  A,  si  applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio
1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonche',
con  effetto  dal  1  gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita
liquidata  a  norma  del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in
corso  a  tale  data,  o  liquidata successivamente per casi avvenuti
anteriormente al 1 gennaio 1951.
  Le  nuove  misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera,
B,  si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere
dal  1 gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale
data.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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