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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il soprassoldo dovuto ai sottuficiali e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza
e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori
della loro residenza, di cui all'art. 4, n. 22, del decreto
Ministeriale 14 agosto 1925, e' elevato a lire 60 giornaliere.
Il soprassoldo di cui al comma precedente non e' cumulabile con
l'indennita' di missione.