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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe
dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare
brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti,
radiotelegrafisti e siluristi, non e' richiesto alcun periodo di
imbarco.
Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal
grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo
equipaggi militari marittimi e' richiesto un periodo minimo di
imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di
terza, seconda e prima classe.
Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella
B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo
stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.
Resta ferma altresi' la disposizione dell'articolo unico della
legge 9 giugno 1950, n. 519.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI