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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333,
e' prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i
piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina,
Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e
nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.
Nei territori i delimitati dal precedente comma, l'Ente
espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla
Commissione censuaria centrale anche dopo la pubblicazione del piano
particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione
definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle
questioni riflettenti la non corrispondenza della qualita' di coltura
e della classe di produttivita' del fondo, rispetto ai dati risultati
dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie
determinate dalle innondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.
Tale ricorso e' soggetto anche alle norme contenute nell'art. 6
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nello art. 9 della legge 18
maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili.