Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 9. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio
decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilita'
all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta
produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al
pubblico, e' applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di
vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorche'
appartenenti a questi ultimi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI