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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una
gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei
lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la
coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca
allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti
specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso i detti
magazzini.
Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di
cui al precedente comma sono fissati nella misura prevista dal la
tabella I allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli
assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e
successive modificazioni.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge
22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della
modifica dei contributi.