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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia, tutti i
lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la
loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere
presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in
natura.
Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e
domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo
la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si
tratti di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori,
governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti,
cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere, portieri, custodi e
giardinieri) sia che si tratti di personale adibito a mansioni
generiche (tuttofare, lavandaie, bambinaie comuni, camerieri,
personale di fatica).
Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi
familiari e domestici.