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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle
imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti
alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, e' concessa la
riliquidazione prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n.
221, coi successivi miglioramenti, sulla totalita' del servizio
prestato e con la decorrenza stabilita dall'art. 25 della stessa
legge.