Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 2. - I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti
mutuatari, in unica soluzione oppure in piu' rate entro il 30
settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione
ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo
Fiera del Levante di Bari.
"Il loro ammortamento decorrera' dal 1 ottobre 1948, per il mutuo
all'E.N.I.C., e dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui
sara' effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente
autonomo Fiera del Levante, ed avra' luogo mediante pagamento alla
Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei
mutuatari, di quaranta trimestralita' costanti posticipate".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI