Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 1. - E' aggiunto il seguente comma:
"In corrispondenza dell'ammontare delle lire ritirate e bruciate
dalla Banca d'Italia, nonche' delle somministrazioni in lire di cui
al precedente comma, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a
rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso
tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo art. 2, per le
anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI