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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente
effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la
pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella
riserva od in congedo assoluto in riforma od a riposo, per aver
conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra
da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A)
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite,
lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra
nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che,
aggiunto al trattamento risultante dagli assegni di congedo
provvisorio o dalla pensione ordinaria per anzianita' di servizio,
determinato ai sensi dell'art. 44, lettere b), c) e d), della legge
16 giugno 1935, n. 1026, dell'art. 46 del regio decreto 31 dicembre
1928, n. 3458, e dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947,
n. 833, e successive modificazioni, nonche' dal relativo caroviveri e
dalla indennita' speciale di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, faccia
corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di
eta' prescritto per il grado con il quale cessano dal servizio
permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto
a quello spettante, a titolo di stipendio, indennita' militare e di
carovita, ai parigrado del servizio permanente e che, per il
rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite
di eta', faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro
quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della
pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta
al servizio effettivamente prestato.
Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di
servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di
detto servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno
diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla
differenza fra il trattamento economico di attivita' (a titolo di
stipendio, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad
essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.