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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, entro il limite di 200
milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei
cambi la valuta necessaria per:
a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in
Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie,
nonche' delle famiglie di lavoratori gia' emigrati i quali lo
richiedano sempreche' sia accertata la convenienza della richiesta;
b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di
contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa
di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di
colonizzazione agricola.
I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei
contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel
complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi
dal Governo italiano.
Ai lavoratori emigrati dovra' essere riconosciuta la parita' di
trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e
di assicurazioni sociali.