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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'applicazione della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al
lotto, a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e
straordinari al personale del lotto, prevista dall'art. 10 del
decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e'
prorogata al 30 settembre 1956.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 231 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI