Legge Ordinaria n. 38 del 10/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1952)
Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art.
2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e'
sostituito dal seguente:
  "L'Ente  e'  autorizzato ad investire le disponibilita' finanziarie
eccedenti le sue normali necessita':
    a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
    b)  in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi,
nelle  forme  e  alle condizioni stabilite per i mutui che concede la
Cassa depositi e prestiti;
   c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;
    d)  in  anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato;
    e) in acquisto di beni immobili urbani;
    f)  in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti
con  scopi  di  pubblica  utilita',  in  conformita' alle leggi ed ai
decreti che specificatamente le autorizzano;
    g)  in  prestiti  a breve scadenza al personale civile di ruolo e
non  di  ruolo  ed  a  quello  militare dello Stato appartenente alle
categorie  assistibili  dall'Ente  indicate  nell'art.  4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.
  Le  anticipazioni  previste  dalla  lettera  d) saranno regolate da
apposita  convenzione,  mediante  la quale il Fondo per il credito ai
dipendenti  dello  Stato  assicurera'  all'Ente  un  interesse pari a
quello  che  conseguira'  nelle  operazioni  di credito ai dipendenti
dello Stato.
  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' quello
del  tesoro  autorizzano  per  ciascun esercizio finanziario la quota
delle  disponibilita'  da  investire  nelle  operazioni  di  cui alla
lettera e), in base a programmi predisposti dall'Ente.
  Le operazioni di cui alla lettera f) debbono essere sottoposte alla
preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro.
  La  somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f)
non   puo'   superare,   comunque,  la  quinta  parte  dell'ammontare
complessivo delle suddette disponibilita' dell'Ente.
  I  prestiti  di  cui alla lettera g) da concedersi secondo le norme
stabilite  dal  Consiglio  di  amministrazione dell'Ente, non possono
superare   l'importo  netto  di  una  mensilita'  della  retribuzione
complessiva,   costituita   da   stipendio,  paga  od  altra  analoga
competenza  che ne tenga luogo, indennita' di carovita, indennita' di
caropane  ed  ogni  altra  indennita'  od assegno mensile a carattere
continuativo,  e debbono essere recuperati mediante dodici trattenute
mensili  consecutive,  a  partire dal mese successivo a quello in cui
viene   effettuata  la  corresponsione  del  prestito  a  cura  delle
Amministrazioni statali per conto dell'Ente.
  In  caso  di  cessazione dal servizio, il recupero avviene a carico
dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento.
  Sull'importo   lordo   di   ciascun   prestito  vengono  trattenuti
anticipatamente  gli  interessi comprensivi di una quota per le spese
di  amministrazione  e  per la copertura dei rischi della operazione,
nella  misura  che sara' stabilita per ciascun esercizio finanziario,
dal  Consiglio  di  amministrazione dell'Ente con propria delibera da
sottoporre   all'approvazione   del  Ministero  del  lavora  e  della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
  Tale  misura  non potra', comunque, superare quella analoga fissata
per  i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato".
 

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