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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18
giugno 1914, n. 700, e' soppresso.
Il comune di Reggio Calabria conserva la proprieta' del suo
patrimonio edilizio gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di
Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a
mezzo di apposita azienda.
Sono trasferite in proprieta' dell'Istituto nazionale per le case
degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di
cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con
regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Le case gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio
Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui,
sono trasferite in proprieta' dell'Istituto autonomo per le case
popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostoche' sia
costituito.
Le altre case costruite a totale carico dello stato e gia' gestite
dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo
per le case popolari che terra' per esse una contabilita' separata.
Passano anche in gestione a detto Istituto, che terra' del pari per
esse una contabilita' separata, le case gestite in atto dall'Ufficio
gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio
Calabria.
Il trasferimento di proprieta' degli immobili con tutti i pesi che
gravano su di essi e gli obblighi relativi, e' riconosciuto con
decreto del Ministro per i lavori pubblici.
La consegna degli edifici trasferiti e' effettuata mediante verbale
dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente, con
l'intervento dell'intendente di finanza e del presidente
dell'istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.
Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del
presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti
all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un
quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei
registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti al
personale degli uffici finanziari.
Il comune di Reggio Calabria e l'istituto autonomo per le case
popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la
gestione e l'assegnazione delle case gia' amministrate dal soppresso
Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28
aprile 1928, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1°) in quanto applicabili.