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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1586, sono estese ai concessionari
delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di
miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza dei decreti
legislativi 24 ottobre 1946, n. 467, 20 dicembre 1946, n. 655, 22
agosto 1947, n. 938, 12 dicembre n. 947, n. 1483, 5 marzo 1948, n.
121 e 15 aprile 1948, n. 568, delle leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10
agosto 1950, n. 718 e 21 ottobre 1950, n. 903, con esclusione dei
lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte
per eventi bellici e ferma restando, altresi' la eccezione prevista
dall'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di
competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo
siciliano.