Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La nomina a tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora
ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, degli allievi
ufficiali forestali, nominati tali con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste in data 26 novembre 1942 in seguito a
concorso bandito con decreto dello stesso Ministro del 30 giugno
1942, e che, a causa degli eventi bellici, poterono frequentare il
secondo anno di corso all'Accademia militare forestale e conseguire
la laurea in scienze forestali soltanto nell'anno accademico 1944-45,
decorre, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data con cui furono
nominati tenenti in servizio permanente effettivo gli allievi
ufficiali dello stesso reclutamento che frequentarono invece il
secondo anno di corso e conseguirono la laurea nell'anno accademico
1943-44. Resta salva la differenziazione dell'anzianita' di nomina
del periodo di tempo intercorso fra la prima e la seconda sessione di
esami di laurea, per quegli allievi ufficiali che, nello stesso anno
accademico, conseguirono la laurea o superarono l'esame finale in
epoche differenti.
L'anzianita' relativa di tutti i tenenti di cui al precedente comma
verra' stabilita dal Consiglio di amministrazione del Corpo forestale
dello Stato in base al voto medio desunto dalla media complessiva
delle votazioni riportate da ciascuno negli esami speciali della
Facolta' forestale e del voto di laurea ridotto in trentesimi.