Legge Ordinaria n. 4 del 02/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1952)
Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210,
concernente   sospensione   dei  termini  nei  Comuni  colpiti  dalle
alluvioni dell'autunno 1951, con le seguenti modificazioni:
    L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "Nei  Comuni  colpiti  dalle  alluvioni o mareggiate dell'autunno
1951,  che  saranno  indicati  con  decreti del Ministro per i lavori
pubblici,  da  emanare  di  concerto  con il Ministro per la grazia e
giustizia  e  con quello per le finanze e ad interim per il tesoro, e
da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, e' sospeso, secondo quanto
sara' stabilito nei decreti Ministeriali, di cui all'art. 2, il corso
dei  termini  di  prescrizione  e  dei  termini  perentori  legali  o
convenzionali,  i  quali  importino  decadenza  da qualsiasi diritto,
azione  od  eccezione  che  sono  scaduti  o  che  scadono nei Comuni
anzidetti, durante il periodo delle alluvioni.
  E'  parimenti  sospeso,  secondo quanto sara' stabilito nei decreti
Ministeriali,  di  cui al comma precedente, il termine della scadenza
dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito
avente  forza  esecutiva,  pagabili  da debitori residenti nei Comuni
anzidetti,  nonche'  il pagamento dei canoni di locazione di immobili
urbani  e  di  affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi, dei
contributi  assistenziali  e  consorziali,  cime  sono  scaduti o che
scadono  durante  il periodo determinato nei decreti Ministeriali, di
cui al successivo art. 2.
  Sui  crediti, di cui al precedente comma, devono essere corrisposti
gli  interessi  in  misura non superiore al tasso legale per il tempo
per cui il pagamento e' prorogato.
  Sono,  inoltre,  prorogati sino al 31 dicembre 1952, termini per la
presentazione   delle   domande  individuali  di  sgravio,  totale  o
parziale,  ai  fini  dell'applicazione  delle  imposte  dirette e dei
tributi  locali,  con  effetto  dal  giorno  in  cui si e' verificato
l'evento,  che  ha  determinato  la  cessazione  o  la  riduzione dei
redditi".
  L'art 2 e' sostituito dal seguente:
  "Nei  decreti  Ministeriali previsti nell'art. 1 sara' indicata, in
relazione  alla  situazione determinatasi nelle diverse localita' per
effetto  delle  alluvioni  e  mareggiate,  la  durata  del periodo di
sospensione  dei  termini,  cui  non potra' essere protratta oltre un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                     VANONI - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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