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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due
terzi in ordine di anzianita' mediante appositi esperimenti e non un
terzo a scelta per esami.
La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei
posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento
ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed
a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano
compiuto almeno due anni di grado.