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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli
di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1951, in
aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica
natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e
della indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo
luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui
alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.