Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e'
sostituito dal seguente:
"La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti
di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei
giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni
dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del
comma precedente".