Legge Ordinaria n. 41 del 02/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1952)
Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo  Presidenziale  27  giugno 1946, n. 38, e'
ratificato.
  Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:

  Art.  1.  -  Tra  la lettera c) e la lettera d), che diventa e), e'
inserita la seguente:
    "d)  controllare  l'esercizio  delle  autostrade non appartenenti
allo Stato".
  Art. 12. - E' soppresso il secondo comma.

  Art. 15. E' sostituito dal seguente:
  Il Consiglio d'amministrazione e' composto:
    a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;
    b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
    c) del direttore generale;
    d) del direttore del servizio amministrativo;
    e)  del  direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali
tecnici;
    f) del direttore capo di ragioneria;
    g) di due consiglieri di Stato;
    h) di un sostituto avvocato generale dello Stato;
    i) di un designato dal Ministero dell'interno;
    l) di un designato dal Ministero delle finanze;
    m) di un designato dal Ministero del tesoro;
    n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato
dal Ministero della difesa;
    o)  del  funzionario  che  presiede  al servizio della viabilita'
ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;
    p) di un designato dal Ministero dei trasporti;
    q) di in designato dall'Automobil Club italiano;
    r) di un designato dal Touring Club italiano;
    s)   di   un   tecnico   docente   nella   Facolta'  d'ingegneria
dell'Universita' di Roma;
    t)  di  un  esperto in materia stradale e scelto fra una terna di
persone  designate  dalla  Associazione  fra  ingegneri ed architetti
italiani a carattere nazionale piu' rappresentativa".

  Art. 16. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g),
h),  i),  l),  m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente art. 15
sono  nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi
competenti.

  Art. 17. - E' sostituito dal seguente:
  "Il parere del Consiglio di amministrazione e' richiesto:
    a)  sul  progetto  di  bilancio  preventivo,  sulle  proposte  di
variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
    b)   sulle  norme  di  massima  per  la  esecuzione  delle  opere
interessanti la viabilita' statale;
    c)  sui  programmi  di  massima  per  il miglioramento della rete
stradale  affidata  all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade
statali e autostrade;
    d)  sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati
per la manutenzione ordinaria;
    e)  sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di
importo  superiore  a  cento  milioni  quando  all'appalto si intenda
provvedere  ad  asta  pubblica,  a  licitazione  privata,  o mediante
appalto-concorso;  ovvero  l'importo  superiore  a  cinquanta milioni
quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
    f)  sulle  vertenze  sorte  con le imprese in corso di opera o in
sede  di  collaudo  per  maggiori  oneri o per l'esonero da penalita'
contrattuali,    quando    cio'   che   le   imprese   chiedono   che
l'Amministrazione  prometta,  abbandoni  o  paghi  sia  determinato o
determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;
    g)  sulle  proposte  relative  alla  concessione  di compensi per
revisioni  di  prezzi  contrattuali effettuate in corso di esecuzione
dei  lavori  o  ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della
revisione  non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la meta'
dell'importo contrattuale;
    h)  sulle  domande  di  concessione  di lavori per sistemazione o
miglioramento  delle  strade  statali  o  per  costruzione  di  nuove
autostrade;
    i)  sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per
la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
    l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o
periferica della Azienda;
    m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione
di strade statali;
    n)   sui  provvedimenti  riguardanti  lo  stato  giuridico  degli
impiegati  civili  dell'Amministrazione  dello  Stato appartenenti ai
ruoli dell'Azienda;
    o)  su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto
di promuovere il suo parere.
  I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del
Consiglio saranno motivati.
  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio occorre la
presenza  di  almeno  dieci  consiglieri,  oltre  quella  di  chi  lo
presiede.  Le  deliberazioni  sono prese a maggioranza assoluta degli
intervenuti  e,  in  caso  di  parita'  di  voti,  prevale quello del
presidente".

  Art.  19.  -  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere c) e g) sono
sostituite dalle seguenti:
    "c)  dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali
tecnici presenti in sede";
    g)  dal  designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio
di amministrazione",

  Art. 20. - E' sostituito dal seguente:
  "Il parere del Comitato e' richiesto:
    a)  su  progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra
lire  cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda
provvedere  ad  asta  pubblica,  a  licitazione  privata  o  mediante
appalto-concorso,  ovvero  di  importo  compreso  fra  lire  quindici
milioni  e  lire  cinquanta  milioni  quando  si intenda provvedere a
trattativa privata od in economia;
    b)  sulle  variazioni  ed  aggiunte a progetti gia' approvati dal
Consiglio  di  amministrazione che non ne facciano crescere l'importo
oltre  il  limite  del  quinto, salvo restando le facolta' attribuite
agli  ingegneri  capi  compartimento  nei  casi  di  urgenza previsti
dall'art.  70  del  regolamento  25  maggio 1895, n 350, e successive
variazioni;
    c) sulle istituzioni di liti attive;
    d)  sulle  vertenze  sorte  con le imprese in corso di opera o in
sede  di  collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalita'
contrattuali    quando    cio'    che   le   imprese   chiedono   che
l'Amministrazione  prometta,  abbandoni  o  paghi  sia  determinato o
determinabile  in  somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire
dieci milioni;
    e)  sugli  atti  di transazione diretti a prevenire od a troncare
contestazioni  giudiziarie  qualunque  sia  l'importo,  quando non si
tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);
    f)  sulle  proposte  relative  alla  concessione  di compensi per
revisioni  di  prezzi  contrattuali effettuate in corso di esecuzione
dei  lavori  o  ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della
revisione  superi  le  lire  cinquecentomila  ma  non ecceda la meta'
dell'importo contrattuale;
    g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
    h)   sui  movimenti  dei  funzionari  preposti  ai  compartimenti
regionali  della  viabilita'  statale e alle divisioni amministrative
della Direzione generale od a funzioni piu' elevate;
    i)  su  ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore
generale  abbia  ritenuto  di  sentire il suo parere e che non sia di
competenza del Consiglio di amministrazione.
  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del  Comitato  occorre la
presenza  di  almeno  quattro  consiglieri  oltre  quella  di  chi lo
presiede.
  Le   deliberazioni   sono   prese   a  maggioranza  assoluta  degli
intervenuti  e,  in  caso  di  parita'  di  voti,  prevale quello del
presidente".

  Art. 21. - E' sostituito dal seguente:
  "E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:
    a)  sui  progetti  di  lavori e forniture di importo compreso fra
lire  dieci  milioni  e  lire  cinquanta  milioni  quando  si intenda
provvedere  all'esecuzione  per  asta pubblica, licitazione privata o
appalto-concorso;  ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni
e  lire  quindici  milioni  quando si intenda provvedere a trattativa
privata od in economia;
    b)  sulle  variazioni  ed  aggiunte a progetti gia' approvati dal
Comitato,  che  non  ne  facciano  crescere l'importo oltre il quinto
dell'importo del progetto principale;
    c)  sulla  concessione  di  proroghe dei termini contrattuali per
l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;
    d)  sull'approvazione  di  verbali  di nuovi prezzi che importino
maggiore spesa;
    e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini
dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;
    f)  sulle  proposte  relative  alla  concessione  di compensi per
revisione  di  prezzi  contrattuali effettuate in corso di esecuzione
dei  lavori  o  ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della
revisione   non   superi   le   lire  cinquecentomila,  nonche'  alla
concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
    g)  sulle  vertenze  sorte  con le imprese in corso di opera o in
sede  di  collaudo  per  maggiori compensi o per esonero da penalita'
contrattuali    quando    cio'    che   le   imprese   chiedono   che
l'Amministrazione  prometta,  abbandoni  o  paghi  sia  determinato o
determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.
  Per  progetti  di  lavori e forniture di importo non eccedente lire
dieci   milioni  quando  si  intenda  provvedere  ad  asta  pubblica,
licitazione  privata  od  appalto-concorso;  ovvero  di  importo  non
eccedente   lire  cinque  milioni  quando  si  intenda  provvedere  a
trattativa  privata  od  in  economia,  e'  sufficiente  il  visto di
approvazione del capo compartimento".

  Art. 23. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve  essere  richiesto sui
progetti  dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni
quando  s'intenda  provvedere  alla  esecuzione  per  asta  pubblica,
licitazione  privata  o  appalto-concorso,  ed  ai  cinquanta milioni
quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia".

  Art. 27. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  rimanente  personale  non  di  ruolo comunque denominato, gia'
appartenente  alla  cessata  Azienda  Autonoma  Statale della Strada,
ovvero  alla cessata direzione generale della viabilita' statale o ai
dipendenti  uffici del Genio civile per la viabilita' statale, ovvero
appartenente  agli  uffici  centrali  e  periferici dell'A.N.A.S., il
quale  all'atto  della  entrata in vigore della legge di ratifica del
presente  decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con
mansioni  impiegatizie  da  data anteriore al 1 maggio 1947 presso la
Direzione  generale  dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali
preposti alla gestione delle strade statali, sara' classificato dalla
predetta  data  del  1  maggio 1947 nella categoria stabilita per gli
avventizi  statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e
fruira',  del  trattamento fissato da tale decreto-legge e successive
disposizioni".

  Art. 30. - E' aggiunto il seguente terzo comma:
  "Il  beneficio  di  cui  al  primo  comma  del presente articolo si
applica  anche  agli  impiegati  dei  gruppi A e B, passati nei ruoli
dell'A.N.A.S.,  ai  sensi  del  precedente art. 28, che anteriormente
alla  assunzione  in  ruolo,  abbiano  prestato servizio non di ruolo
presso  l'A.N.A.S.  medesima  o presso gli enti che l'hanno preceduta
nella gestione delle strade statali".

  Art.  32.  - Le disposizioni di cui alla lettera a) sono sostituite
dalle seguenti:
  "a)  sino  al  massimo  della meta', mediante appositi concorsi per
titoli  ed  esami  ai  quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo,
attualmente  in  servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso
dei  requisiti  prescritti  dalle  disposizioni vigenti, all'atto del
concorso,  nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione
nel  ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con
funzioni  proprie  del  ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno
1940,  ovvero  siano  combattenti,  invalidi  di  guerra  e categorie
equiparate  e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del
bando  di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta
ed una orale che verteranno:
    1)  per  i  tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica
delle pavimentazioni stradali;
    2)  per  il  personale  amministrativo  di  gruppo A e per quello
contabile:  sulle  materie  previste dalle norme vigenti all'atto del
concorso per corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori
pubblici;
    3)  per  il  personale  amministrativo di gruppo B sulle seguenti
materie:  a)  nozioni di diritto privato e amministrativo; b) nozioni
sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N A.S.;
c)  nozioni  di contabilita' generale e amministrativa del patrimonio
dello  Stato.  Per  la  prova  scritta  la  Commissione  esaminatrice
stabilira',  in  conformita' delle vigenti disposizioni, una terna di
temi  per  ciascuna  delle  singole  materie e tra quelli estratti il
candidato scegliera' quello da svolgere. I posti saranno conferiti in
base  a  graduatoria  di  merito  formata dalle Commissioni di cui al
precedente art. 29".
  Il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Sempre  nella  prima applicazione del presente decreto i posti che
risulteranno  disponibili  nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C e
del personale dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e
31,  primo  comma,  saranno  conferiti mediante appositi concorsi per
titoli  ai  quali  possono  prender  parte tutti gli impiegati non di
ruolo  che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del
presente  decreto  si  trovino a prestare servizio senza interruzione
presso  gli  uffici dell'Azienda da data anteriore al 1 maggio 1947 o
che  abbiano  i  requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi
ruoli.  Tali  posti  saranno  conferiti in base a graduatoria formata
rispettivamente  dalle  Commissioni di cui ai precedenti articoli 29,
lettera d) e 31".

  Art. 34. - Si aggiunge il seguente comma:
  "Le norme di carriera, del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda
saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non
sara'  emanato  si  applicheranno al personale stesso le disposizioni
concernenti  il  personale  degli analoghi ruoli dell'Amministrazione
dei lavori pubblici".

  Art. 36. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed
allievi  cantonieri,  di  cui  alla  legge 22 dicembre 1932, n. 1754,
rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli
agenti  subalterni  stradali con l'organico stabilito dalla tabella E
allegata  al  presente  decreto  e  vistata dal Ministro per i lavori
pubblici  e  da  quello  per  il  tesoro, la quale sostituisce quella
annessa  al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947,
n. 1486. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico
spettante  agli  agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato,
con  il  trattamento  economico  di  cui  alla  tabella F allegata al
presente  decreto,  vistata  dal  Ministro per i lavori pubblici e da
quello  per  il  tesoro,  la  quale  sostituisce  la  tabella  n.  12
dell'allegato  II  al  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al
decreto   medesimo  sono  soppresse  le  colonne  delle  retribuzioni
relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.
  Ai  fini  dell'attribuzione  dei  nuovi  stipendi  e  ad ogni altro
effetto  si  calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente
qualifica   di   incaricato  stabile:  per  l'aumento  immediatamente
successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma,
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395"

  Art.  40.  -  Le  disposizioni  di  cui  alle lettere e) ed f) sono
sostituite dalle seguenti:
  "e)  dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che
vengono accordate sulle strade statali;
  "f)  da  tutti  i  proventi  di  qualsiasi  natura  derivanti dalla
concessione  in  uso  delle  pertinenze  delle  strade  e  autostrade
statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo
la  cessazione  dell'uso  pubblico  delle strade stesse e di parte di
esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui
al successivo art. 47;".

  Art. 51. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  citazioni,  le  sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono
essere  notificati,  a  pena  di  nullita'  da  pronunciarsi anche di
ufficio,   al  Ministro  per  i  lavori  pubblici  in  rappresentanza
dell'Azienda,  presso  l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha
sede  l'autorita'  giudiziaria  innanzi alla quale viene introdotta o
pende  la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione
per  i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di
opposizione  ad  ingiunzione  come per quelli che si svolgono innanzi
alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri,
per  i  quali  e'  sufficiente  la  notifica direttamente al Ministro
presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda".

  Art.  56-bis  (nuovo).  -  "Fine  al 30 giugno 1952, per necessita'
inerenti    al   funzionamento   dei   servizi,   riconosciute   tali
all'unanimita'  dal  Consiglio  di  amministrazione,  la  A.N.A.S  e'
autorizzata,  per  la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio
personale,  a  prescindere  dai limiti minimi di permanenza nel grado
precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni".
  La tabella B e' sostituita dalla seguente:

                   Compartimento della viabilita'
=====================================================================
                                  | | Sezioni staccate
          TERRITORIO | Sede | dipendenti
 ---------------------------------|----------|-----------------------
 1. Lazio........................ | Roma 
| 2. Umbria....................... | Perugia 
| 3. Toscana...................... | Firenze 
| 4. Liguria...................... | Genova 
| 5. Piemonte..................... | Torino 
| 6. Lombardia.................... | Milano 
| 7. Venezia Tridentina e Cadore.. | Bolzano 
| 8. Veneto e Friuli.............. | Venezia | Udine
 9. Emilia e Romagna............. | Bologna 
|10. Marche....................... | Ancona 
|11. Abruzzi...................... | Aquila | Pescara
12. Campania e Molise............ | Napoli | Campobasso
13. Puglie....................... | Bari | Foggia-Lecce
14. Lucania...................... | Potenza 
|15. Calabria..................... | Catanzaro| Reggio Calabria
                                  | | Cosenza
16. Sicilia...................... | Palermo | Catania
17. Sardegna..................... | Cagliari | Sassari

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                      SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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