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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e'
ratificato.
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - Tra la lettera c) e la lettera d), che diventa e), e'
inserita la seguente:
"d) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti
allo Stato".
Art. 12. - E' soppresso il secondo comma.
Art. 15. E' sostituito dal seguente:
Il Consiglio d'amministrazione e' composto:
a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;
b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
c) del direttore generale;
d) del direttore del servizio amministrativo;
e) del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali
tecnici;
f) del direttore capo di ragioneria;
g) di due consiglieri di Stato;
h) di un sostituto avvocato generale dello Stato;
i) di un designato dal Ministero dell'interno;
l) di un designato dal Ministero delle finanze;
m) di un designato dal Ministero del tesoro;
n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato
dal Ministero della difesa;
o) del funzionario che presiede al servizio della viabilita'
ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;
p) di un designato dal Ministero dei trasporti;
q) di in designato dall'Automobil Club italiano;
r) di un designato dal Touring Club italiano;
s) di un tecnico docente nella Facolta' d'ingegneria
dell'Universita' di Roma;
t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di
persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti
italiani a carattere nazionale piu' rappresentativa".
Art. 16. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g),
h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente art. 15
sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi
competenti.
Art. 17. - E' sostituito dal seguente:
"Il parere del Consiglio di amministrazione e' richiesto:
a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di
variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere
interessanti la viabilita' statale;
c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete
stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade
statali e autostrade;
d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati
per la manutenzione ordinaria;
e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di
importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda
provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante
appalto-concorso; ovvero l'importo superiore a cinquanta milioni
quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in
sede di collaudo per maggiori oneri o per l'esonero da penalita'
contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che
l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o
determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per
revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione
dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della
revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la meta'
dell'importo contrattuale;
h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o
miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove
autostrade;
i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per
la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o
periferica della Azienda;
m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione
di strade statali;
n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli
impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai
ruoli dell'Azienda;
o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto
di promuovere il suo parere.
I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del
Consiglio saranno motivati.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la
presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo
presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli
intervenuti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente".
Art. 19. - Le disposizioni di cui alle lettere c) e g) sono
sostituite dalle seguenti:
"c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali
tecnici presenti in sede";
g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio
di amministrazione",
Art. 20. - E' sostituito dal seguente:
"Il parere del Comitato e' richiesto:
a) su progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra
lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda
provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante
appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire quindici
milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a
trattativa privata od in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal
Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo
oltre il limite del quinto, salvo restando le facolta' attribuite
agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti
dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n 350, e successive
variazioni;
c) sulle istituzioni di liti attive;
d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in
sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalita'
contrattuali quando cio' che le imprese chiedono che
l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o
determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire
dieci milioni;
e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare
contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si
tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);
f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per
revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione
dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della
revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la meta'
dell'importo contrattuale;
g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti
regionali della viabilita' statale e alle divisioni amministrative
della Direzione generale od a funzioni piu' elevate;
i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore
generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di
competenza del Consiglio di amministrazione.
Per la validita' delle deliberazioni del Comitato occorre la
presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo
presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli
intervenuti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente".
Art. 21. - E' sostituito dal seguente:
"E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:
a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra
lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda
provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o
appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni
e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa
privata od in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal
Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto
dell'importo del progetto principale;
c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per
l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;
d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino
maggiore spesa;
e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini
dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;
f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per
revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione
dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della
revisione non superi le lire cinquecentomila, nonche' alla
concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in
sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita'
contrattuali quando cio' che le imprese chiedono che
l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o
determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.
Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire
dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica,
licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non
eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a
trattativa privata od in economia, e' sufficiente il visto di
approvazione del capo compartimento".
Art. 23. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui
progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni
quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica,
licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni
quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia".
Art. 27. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, gia'
appartenente alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada,
ovvero alla cessata direzione generale della viabilita' statale o ai
dipendenti uffici del Genio civile per la viabilita' statale, ovvero
appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il
quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del
presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con
mansioni impiegatizie da data anteriore al 1 maggio 1947 presso la
Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali
preposti alla gestione delle strade statali, sara' classificato dalla
predetta data del 1 maggio 1947 nella categoria stabilita per gli
avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e
fruira', del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive
disposizioni".
Art. 30. - E' aggiunto il seguente terzo comma:
"Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si
applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli
dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente art. 28, che anteriormente
alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo
presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta
nella gestione delle strade statali".
Art. 32. - Le disposizioni di cui alla lettera a) sono sostituite
dalle seguenti:
"a) sino al massimo della meta', mediante appositi concorsi per
titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo,
attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso
dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del
concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione
nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con
funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno
1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie
equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del
bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta
ed una orale che verteranno:
1) per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica
delle pavimentazioni stradali;
2) per il personale amministrativo di gruppo A e per quello
contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del
concorso per corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori
pubblici;
3) per il personale amministrativo di gruppo B sulle seguenti
materie: a) nozioni di diritto privato e amministrativo; b) nozioni
sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N A.S.;
c) nozioni di contabilita' generale e amministrativa del patrimonio
dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice
stabilira', in conformita' delle vigenti disposizioni, una terna di
temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il
candidato scegliera' quello da svolgere. I posti saranno conferiti in
base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al
precedente art. 29".
Il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che
risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C e
del personale dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e
31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per
titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di
ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del
presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione
presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1 maggio 1947 o
che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi
ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata
rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29,
lettera d) e 31".
Art. 34. - Si aggiunge il seguente comma:
"Le norme di carriera, del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda
saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non
sara' emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni
concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione
dei lavori pubblici".
Art. 36. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed
allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754,
rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli
agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella E
allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori
pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella
annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947,
n. 1486. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico
spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato,
con il trattamento economico di cui alla tabella F allegata al
presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da
quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12
dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al
decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni
relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.
Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro
effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente
qualifica di incaricato stabile: per l'aumento immediatamente
successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma,
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395"
Art. 40. - Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) sono
sostituite dalle seguenti:
"e) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che
vengono accordate sulle strade statali;
"f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla
concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade
statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo
la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di
esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui
al successivo art. 47;".
Art. 51. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono
essere notificati, a pena di nullita' da pronunciarsi anche di
ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza
dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha
sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o
pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione
per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di
opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi
alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri,
per i quali e' sufficiente la notifica direttamente al Ministro
presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda".
Art. 56-bis (nuovo). - "Fine al 30 giugno 1952, per necessita'
inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali
all'unanimita' dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S e'
autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio
personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado
precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni".
La tabella B e' sostituita dalla seguente:
Compartimento della viabilita'
=====================================================================
Sezioni staccate
TERRITORIO
Sede
dipendenti
---------------------------------
----------
-----------------------
1. Lazio........................
Roma
2. Umbria.......................
Perugia
3. Toscana......................
Firenze
4. Liguria......................
Genova
5. Piemonte.....................
Torino
6. Lombardia....................
Milano
7. Venezia Tridentina e Cadore..
Bolzano
8. Veneto e Friuli..............
Venezia
Udine
9. Emilia e Romagna.............
Bologna
10. Marche.......................
Ancona
11. Abruzzi......................
Aquila
Pescara
12. Campania e Molise............
Napoli
Campobasso
13. Puglie.......................
Bari
Foggia-Lecce
14. Lucania......................
Potenza
15. Calabria.....................
Catanzaro
Reggio Calabria
Cosenza
16. Sicilia......................
Palermo
Catania
17. Sardegna.....................
Cagliari
Sassari
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI