Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei confronti degli istituti che esercitano forme obbligatorie di
previdenza e di assistenza sociale ed i cui bilanci non siano a
carico totale dello Stato, la disciplina prevista dall'art. 11 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,
n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, si applica
solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI