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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori,
continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l'art. 1 del
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge
5 marzo 1951, n. 190.
Il termine di cui alla lettera b) dell'art. 1 del predetto decreto
legislativo e' elevato a sei mesi.