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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza 1 luglio 1951, la indennita' annua di L. 48.000
spettante ai membri e al segretario del Consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a termini
dell'art. 2, primo comma, dei decreto Presidenziale 26 maggio 1949,
numero 534, e la indennita' annua di L. 18.000 spettante ai membri e
al segretario del Comitato dell'Azienda medesima a termini dell'art.
3 del decreto suddetto, sono elevate rispettivamente a L. 96.000 e L.
36.000.