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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della
progettazione delle opere necessarie per la sistemazione di fiumi e
torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando
anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro puo'
occorrere per la relazione dei progetti esecutivi, e' autorizzata la
spesa di L. 450.000.000.
La spesa stessa verra' per L. 75.000.000 portata in aumento sul
capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli
dei tre esercizi seguenti, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno
degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e L. 75.000.000 per l'esercizio
1954-55.