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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale civile del ruolo dei commissari di leva e' tratto per
concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio
permanente o nelle posizioni di "ausiliaria" o della "riserva",
aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello
di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del
decreto che bandisce il concorso, l'eta' di 58 anni.
Al detto personale dipendente dal Ministero della difesa, sono
applicabili le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli
impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito.