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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il paragrafo 17-bis del regolamento per le indennita' eventuali
dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni,
esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonche'
ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o
destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale. La medesima
indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni, esclusi
quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonche' ai sergenti
maggiori e sergenti con persone a carico quando dai rispettivi
distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede
del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili
esercitazioni".