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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo di eta', previsto dall'art. 1, n. 2, del testo
unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali
dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e
successive modificazioni, per la nomina a sottotenente in servizio
permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato ad anni 38.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI