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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'art.
1 della legge 16 novembre 1950, numero 979, puo' essere esercitata
fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, purche'
si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per
merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45,
presentate entro il 15 ottobre 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI