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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore
della presente legge, a norma degli articoli seguenti.