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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3
settembre 1947, n. 940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio
1949, n. 531.
L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e
riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti
succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a
norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947,
e' maggiorato di 50 volte.
Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere
per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire
purche' la notifica della concessione sia posteriore al 1 gennaio
1940, ovvero, nel caso di notifica anteriore a tale data, purche' i
termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i
lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947,
la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non
utilizzata alla data stessa.
Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori
parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e
andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro
esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati.