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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio
agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette -
previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio
decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 - sara' provveduto a mezzo
aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di
importo non superiore a L. 300.000.000.