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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite
massimo, fissato dall'art. 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920,
n. 698, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale
l'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni, con
sede in Roma, puo' essere autorizzato ad aumentare il proprio
capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI