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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un
contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000
nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1
luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione
ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in
Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n.
662.