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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti di grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio
civile, che, fermo restando l'accantonamento a norma dell'art. 1
della legge 1 dicembre 1949, n. 868, siano disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti
mediante concorsi speciali per esame, ai quali possono partecipare:
a) gli ingegneri principali del Corpo del genio civile che, alla
data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno due anni
di anzianita' nel grado nonche' gli ingegneri dello stesso Corpo che
all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato sei anni di
servizio nei ruoli tecnici del gruppo A, civili o militari, di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero otto anni di servizio con la
qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le
Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;
b) gli impiegati di ruoli tecnici di gruppo A di altre
Amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del diploma di
laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di
pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno sei anni di
servizio nei ruoli predetti;
c) gli impiegati tecnici non di ruolo, assunti con la qualifica
di 1ª categoria dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, che siano in possesso del diploma
di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di
pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di
ininterrotto servizio con la qualifica di ingegnere, alle dipendenze
delle Amministrazioni predette o dei consorzi di bonifica.