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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e
le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430,
nonche' per l'applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle
quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il
Ministero della difesa e' autorizzato ad affidare a licitazione
privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni,
qualunque ne sia la natura e l'importo.