Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1952, l'aliquota della imposta di
ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di
persone fisiche e' stabilita nella misura dell'8 per cento.
Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'art. 13
della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma
precedente e' ridotta dalla medesima data alla meta', per la parte di
reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. E'
parimenti ridotta alla meta' l'aliquota dell'imposta di ricchezza
mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone
fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire
960.000.
Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la
riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria
C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di
lire 960.000.
L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione
delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere
dal 1 luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque
costituite ed alle societa' non costituite in forma di societa' per
azioni, a responsabilita' limitata od in accomandita, quando hanno
per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attivita' sociale
e' esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte
dei soci.