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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,
concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della
legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o
distrutte a seguito di pubbliche calamita', e integrazioni e
modifiche della legge stessa, con le seguenti modificazioni:
Il titolo e' sostituito dal seguente:
"Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, concernente la estensione, con integrazioni e modifiche, della
legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali)
industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a
seguito di pubbliche calamita' verificatesi a partire dalla entrata
in vigore della predetta legge del 1949".
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e
modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali
(individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono
ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in
seguito a pubbliche calamita' verificatesi a partire dalla entrata in
vigore della legge stessa.
"Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o
sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di
distruzione delle normali scorte di esercizio)".
L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art.
1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di
finanziamento, e' elevato all'80 per cento delle perdite accertate
sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria
complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese
(individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite
dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge
predetta, e' elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi".
L'art. 3 e' sotituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi
dell'art. 2 e' anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di
credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque
miliardi all'interasse annuo dell'per cento.
"Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro
dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla
concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonche'
il saggio dell'interesse, che non potra' superare il massimo del tre
per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e
le modalita' di restituzioni da parte delle stesse.
"Ciascuna convenzione e' approvata con decreto dei Ministri per il
tesoro e per l'industria e il commercio".
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n.
638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna
impresa sara' accertata dal prefetto della provincia sentita, una
Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal
presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura
e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.
"La Commissione valutera' tutti i mezzi di prova utili per tali
accertamenti".
L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui
all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, e' elevato alla misura
massima del 3 per cento annuo.
"Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla,
ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione
delle normali scorte di esercizio, sara' concesso, fino ad un massimo
del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati
di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della,
ricostruzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
"La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno,
propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese
interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto
di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il
pagamento in una o piu' soluzioni, secondo la qualita' del danno,
mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di
accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il
Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle
disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n
827 per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei
rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di
accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
"Per la corresponsione del concorso negli interessi e del
contributo, previsti nei precedenti commi, e' autorizzata la spesa di
lire un miliardo e mezzo".
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle
scorte non puo' superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche
nella forma di prestito consolidato".
"Salvo il disposto del precedente comma, l'intendente di finanza
puo' autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato,
per le operazioni di cui al precedente art. 2. Ove un'operazione
eccedesse l'importo di lire 25.009.000, e' necessaria
l'autorizzazione, su proposta dell'intendente di finanza, del
Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e
il commercio".
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto n. 1949, n.
638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che
dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati
nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910,
nonche' dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che
siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
"All'assegnazione tra gli enti finanziari della somma di lire
cinque miliardi prevista dall'art. 3 del presente decreto, sara'
provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e
il commercio, con preferenza per quegli enti che operano
prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per
effetto di pubbliche calamita', notevoli immobilizzi dei loro
investimenti".
Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente art. 7-bis:
"Alle piccole imprese (individuali o sociali) industriali,
commerciali ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi le
lire 200.000, sara' concesso un contributo, a fondo perduto fino al
novanta per cento del danno accertato.
"La concessione dei contributo sara' disposta con decreto del
prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art.
4.
"Per la erogazione di detti contributi e' stanziata nel bilancio
dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire
750.000.000.
"La ripartizione della somma stanziata fra le province interessate
verra' effettuata con decreto del Ministro per l'industria, e il
commercio di concerto con il Ministro per il tesoro".
L'art. 8 e' soppresso.
L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette
miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente
decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente
aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei
buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1 gennaio 1961".