Legge Ordinaria n. 51 del 02/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1952)
Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, numero 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il
tesoro,  e'  autorizzato  a concedere a suo insindacabile giudizio lo
svincolo  integrale  delle quote di indennita' di cui alla lettera c)
dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ove gli
interessati ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge  e  dimostrino  di  non  aver potuto adempiere
all'obbligo   del   reimpiego  nei  termini,  previsti  dall'articolo
suindicato.
 

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