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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il
tesoro, e' autorizzato a concedere a suo insindacabile giudizio lo
svincolo integrale delle quote di indennita' di cui alla lettera c)
dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ove gli
interessati ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge e dimostrino di non aver potuto adempiere
all'obbligo del reimpiego nei termini, previsti dall'articolo
suindicato.