Legge Ordinaria n. 518 del 14/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1952)
Adeguamento della misura dell'indennita' chilometrica per il rimpatrio degli indigenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'   chilometrica   da   corrispondere   agli   indigenti
rimpatriandi  in  applicazione  del  regio decreto 24 giugno 1860, n.
4152, e' elevata a lire una.
 

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