Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle
istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle
feste infrasettimanali.
il personale che per ragioni inerenti all'esercizio deve tuttavia
prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un
corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale
non fruita. Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale
riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della
giornata festiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI