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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo
il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere
l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta
dal l'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i
servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza
allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti. Agli
effetti del trattamento di quiescenza saranno valutati soltanto i
servizi denunziati con detta dichiarazione, alla quale l'impiegato
deve allegare i documenti di cui dispone, salvo l'obbligo
dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del
secondo comma dell'articolo citato.
L'Amministrazione e' tenuta a comunicare all'interessato, entro un
anno dalla sua nomina a stabile, il decreto Ministeriale di
accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto
e' ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e
da parte del procuratore generale della Corte stessa entro novanta
giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di
registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto
alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.
I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore
della presente legge, i quali non abbiano ancora effettuata la
dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono
effettuarla entro un anno dalla data stessa. L'Amministrazione e'
tenuta a comunicare il decreto Ministeriale di accertamento dei
servizi entro due anni dalla resa dichiarazione.
E' fatta salva per coloro che cessino dal servizio entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, la facolta' di
denunziare, fino a novanta giorni dalla data di cessazione dal
servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente
pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso l'accertamento e'
operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.
Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei
termini di cui al precedente comma, la Amministrazione provvede di
ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.