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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante
concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei
carabinieri di:
15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai
capitani e tenenti di complemento dell'Arma;
20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai
tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.