Legge Ordinaria n. 523 del 29/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1952)
Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante
concorso  per  titoli,  un  reclutamento  straordinario nell'Arma dei
carabinieri di:
    15  tenenti  in  servizio  permanente  effettivo  da  trarsi  dai
capitani e tenenti di complemento dell'Arma;
    20  sottotenenti  in  servizio permanente effettivo da trarsi dai
tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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